Paesaggio: tolto l’ostacolo, fine dell’alibi?
Il
paesaggio è un bene prezioso. Tutti ne convengono, almeno a parole. Ma nel
concreto come vanno le cose? Che fare per evitare l’ulteriore e strisciante
deturpamento? Quali sono le basi giuridiche per gestire un patrimonio che ha
valore culturale, architettonico unico, oltre che risorsa inestimabile ed
indispensabile per il turismo? Il tema è di estrema attualità riguarda le varie
istituzioni (Confederazione, Cantone e comuni) preposte alla gestione del
territorio, chiamate ad applicare, secondo la gerarchia di competenza, le varie
leggi. A livello comunale lo strumento
principe è il Piano regolatore (PR), che deve esser in sintonia con quanto
previsto dalla pianificazione cantonale. Difficile però contrastare un progetto
quando questi, pur essendo in linea con
il PR, genera un deturpamento sul paesaggio o provoca una perdita di un
elemento pregevole del paesaggio. Come al sottoscritto, sarà capitato ad altri,
fra cui innumerevoli comitati sorti per la salvaguardia di un parco, una villa,
un edificio, una fabbrica dismessa; oppure in opposizione alla costruzione di
nuovi edifici e/o alla loro ristrutturazione di sentirsi rispondere: “Il Piano regolatore prevede … e non
contempla quanto da lei richiesto. Comprendiamo le ragioni … purtroppo non possiamo
far nulla”. Una risposta disarmante, ma soprattutto un inghippo giuridico
che ha reso e rende difficile assai, se
non praticamente impossibile, opporsi ad un progetto per salvaguardare o valorizzare
l’esistente, se tale salvaguardia non è
indicata dal PR. L’esecutivo, chiamato a gestire il suo territorio, è vincolato
dal PR- molti dei quali elaborati negli
anni dello sviluppo senza limiti,
orientati da parametri edificatori essenzialmente di tipo tecnici, ma poco qualitativi,
in cui salvaguardia e valorizzazione del
paesaggio risultavano assenti o vaghi. Apparentemente nessun via d’uscita dallo stallo. Eppure negli
ultimissimi anni vi sono state importanti innovazioni a livello legislativo che
hanno colmato un vuoto giuridico. Una di queste è la Legge cantonale sullo
sviluppo territoriale (List), varata il 21 giugno 2011 - ed entrata in vigore,
con il regolamento che l’accompagna, il 1° gennaio 2012. Essa ha modificato
sostanzialmente le carte in tavola. Detta legge “disciplina lo sviluppo territoriale
del Cantone, definendo principi, strumenti e procedure di pianificazione,
conformemente alla legge federale sulla pianificazione del territorio”. Con
essa il Cantone ha voluto fornire criteri chiari per quanto riguarda la
“politica del paesaggio dal profilo della salvaguardia e della valorizzazione
”. Sostanzialmente detta legge introduce un principio “nuovo” rispetto a quanto
conosciuto: quello dell’”inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio”(art.
94 cpv.2 Lst): ogni edificazione deve
“integrarsi nello spazio circostante,
ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche
dei luoghi” (art. 100 Rlst) segnatamente per aspetto, forma, dimensione, colore
o tipologia costruttiva”. Dal profilo formale e delle responsabilità
(l’ art. 99 Lst e l’art. 107 Rlst) stabiliscono la ripartizione delle
competenze fra Cantone e Comune: al primo, tramite l’Ufficio della natura e
del paesaggio, “compete di vegliare” su “tutte le aree
fuori dalle zone edificabili; le rive dei laghi, i nuclei e i paesaggi
d’interesse nazionale e cantonale; le zone edificabili, quando il progetto
provoca un impatto paesaggistico significativo”; al secondo, il comune,
spetta invece di “esprimere un giudizio di qualità paesaggistica sui
progetti “ sottoposti. Le cose sono quindi modificate di parecchio. I Piani
regolatori vanno evidentemente aggiornati ai nuovi dettami. Ciò può richiedere
tempo, perché la stragrande maggioranza di essi è antecedente all’entrata in
vigore della legge sullo sviluppo territoriale. Un ostacolo che potrebbe far
durare lo stallo: ma è solo apparente. Infatti in attesa dell’aggiornamento,
vale il principio d’interpretazione della situazione secondo i sensi della nuova
Legge sullo sviluppo territoriale, mediante la quale gli
esecutivi comunali dispongono finalmente di uno strumento valido che consente
loro di cogliere due piccioni con una fava: a) essere pro-attivi a livello di
pianificazione, salvaguardando, e valorizzando il loro territorio, ma anche, e
soprattutto forti di detta legge , di b)
controbilanciare le carenze o le
deficienze dei loro PR in materia di paesaggio e risolvere l’inghippo giuridico
che precludeva di derogare sul PR. In
altre parole: agire in favore del paesaggio ora si può (anzi si deve), cade
anche l’ostacolo, e per certi versi l’alibi di comodo, del tipo “lo prescrive il PR,…
abbiamo le mani legate dal PR”. Per
l’inazione, oramai, come si usa dire oggi: “Time is over”.
17 marzo 2014
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Ferruccio D’Ambrogio,
già consigliere
comunale, Dipl IHEID/ IUED Genève,
Specialista in
problematiche di sviluppo
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