sabato 22 marzo 2014

Paesaggio: tolto l’ostacolo, fine dell’alibi?


Paesaggio: tolto l’ostacolo, fine dell’alibi?
Il paesaggio è un bene prezioso. Tutti ne convengono, almeno a parole. Ma nel concreto come vanno le cose? Che fare per evitare l’ulteriore e strisciante deturpamento? Quali sono le basi giuridiche per gestire un patrimonio che ha valore culturale, architettonico unico, oltre che risorsa inestimabile ed indispensabile per il turismo? Il tema è di estrema attualità riguarda le varie istituzioni (Confederazione, Cantone e comuni) preposte alla gestione del territorio, chiamate ad applicare, secondo la gerarchia di competenza, le varie leggi.  A livello comunale lo strumento principe è il Piano regolatore (PR), che deve esser in sintonia con quanto previsto dalla pianificazione cantonale. Difficile però contrastare un progetto quando questi, pur essendo  in linea con il PR, genera un deturpamento sul paesaggio o provoca una perdita di un elemento pregevole del paesaggio. Come al sottoscritto, sarà capitato ad altri, fra cui innumerevoli comitati sorti per la salvaguardia di un parco, una villa, un edificio, una fabbrica dismessa; oppure in opposizione alla costruzione di nuovi edifici e/o alla loro ristrutturazione di sentirsi rispondere: “Il Piano regolatore prevede … e non contempla quanto da lei richiesto. Comprendiamo le ragioni … purtroppo non possiamo far nulla”. Una risposta disarmante, ma soprattutto un inghippo giuridico che ha reso e rende  difficile assai, se non praticamente impossibile, opporsi ad un progetto per salvaguardare o valorizzare l’esistente, se  tale salvaguardia non è indicata dal PR. L’esecutivo, chiamato a gestire il suo territorio, è vincolato dal PR- molti dei quali elaborati  negli anni  dello sviluppo senza limiti, orientati da parametri edificatori essenzialmente di tipo tecnici, ma poco qualitativi, in cui  salvaguardia e valorizzazione del paesaggio risultavano assenti o vaghi. Apparentemente  nessun via d’uscita dallo stallo. Eppure negli ultimissimi anni vi sono state importanti innovazioni a livello legislativo che hanno colmato un vuoto giuridico. Una di queste è la Legge cantonale sullo sviluppo territoriale (List), varata il 21 giugno 2011 - ed entrata in vigore, con il regolamento che l’accompagna, il 1° gennaio 2012. Essa ha modificato sostanzialmente le carte in tavola. Detta legge “disciplina lo sviluppo territoriale del Cantone, definendo principi, strumenti e procedure di pianificazione, conformemente alla legge federale sulla pianificazione del territorio”. Con essa il Cantone ha voluto fornire criteri chiari per quanto riguarda la “politica del paesaggio dal profilo della salvaguardia e della valorizzazione ”. Sostanzialmente detta legge introduce un principio “nuovo” rispetto a quanto conosciuto: quello dell’”inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio”(art. 94 cpv.2 Lst): ogni edificazione deve  “integrarsi nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi” (art. 100 Rlst) segnatamente per aspetto, forma, dimensione, colore o tipologia costruttiva”. Dal profilo formale e delle responsabilità (l’ art. 99 Lst e l’art. 107 Rlst) stabiliscono la ripartizione delle competenze fra Cantone e Comune: al primo, tramite l’Ufficio della natura e del  paesaggio,  “compete di vegliare” su “tutte le aree fuori dalle zone edificabili; le rive dei laghi, i nuclei e i paesaggi d’interesse nazionale e cantonale; le zone edificabili, quando il progetto provoca un impatto paesaggistico significativo”; al secondo, il comune, spetta invece di “esprimere un giudizio di qualità paesaggistica sui progetti “ sottoposti. Le cose sono quindi modificate di parecchio. I Piani regolatori vanno evidentemente aggiornati ai nuovi dettami. Ciò può richiedere tempo, perché la stragrande maggioranza di essi è antecedente all’entrata in vigore della legge sullo sviluppo territoriale. Un ostacolo che potrebbe far durare lo stallo: ma è solo apparente. Infatti in attesa dell’aggiornamento, vale il principio d’interpretazione della situazione secondo i sensi della nuova Legge sullo sviluppo territoriale, mediante la quale gli esecutivi comunali dispongono finalmente di uno strumento valido che consente loro di cogliere due piccioni con una fava: a) essere pro-attivi a livello di pianificazione, salvaguardando, e valorizzando il loro territorio, ma anche, e soprattutto forti di detta legge , di b)  controbilanciare le carenze  o le deficienze dei loro PR in materia di paesaggio e risolvere l’inghippo giuridico che precludeva di derogare sul PR. In altre parole: agire in favore del paesaggio ora si può (anzi si deve), cade anche l’ostacolo, e per certi versi l’alibi  di comodo, del tipo “lo prescrive il PR,… abbiamo le mani legate dal PR”.  Per l’inazione, oramai, come si usa dire oggi: “Time is over”.

                                                                                   
17 marzo 2014
Ferruccio D’Ambrogio,
già consigliere comunale, Dipl  IHEID/ IUED Genève, 
Specialista in problematiche di sviluppo

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